SAN NICANDRO, REVOCA ORDINANZA E NUOVA ORDINANZA SULLE EMISSIONI SONORE

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E’ stata revocata la precedente Ordinanza avente ad oggetto “Ordinanza temporanea sulla disciplina delle emissioni sonore e per la pubblica igiene e il decoro degli spazi pubblici nel periodo compreso dal 15.06.2024 al 15.09.2024” per apportare alcune modifiche in considerazione dell’importante ruolo sociale, culturale ed economico, svolto dalle associazioni locali, che contribuiscono efficacemente all’animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, con svolgimento di eventi/manifestazioni pubbliche, in special modo, con riguardo agli eventi organizzati direttamente dal Comitato feste Patronali per la “Festa Patronale 2024”, nonché, dalla Proloco di San Nicandro Garganico per “E….state a Sannicandro”.

La contestuale emissione di nuova Ordinanza dispone quanto segue:

1) Le emissioni sonore in ambiente esterno, provenienti da tutte le manifestazioni ed  eventi civili programmate dal 15.06.2024 e fino al 15.09.2024, sono consentite, nei  limiti fissati dalle norme nazionali e regionali, su tutto il territorio comunale, come  segue:  in riferimento alle attività di intrattenimento sonoro, svolte dagli esercizi di  somministrazione al pubblico di alimenti/bevande e dalle attività artigianali alimentari  (pizzerie da asporto-gelaterie e simili), che siano debitamente autorizzate, nonché  durante lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche organizzate da Parrocchie,  Associazioni Culturali ed altri promotori soggetti privati, le emissioni sonore sono  consentite nei seguenti limiti:

a) nel centro abitato, l’emissione di suoni e la diffusione della musica, sia all’aperto che al chiuso, è consentita, nei limiti fissati dalle norme nazionali e regionali, così come  segue:

 sino alle ore 01:00 del giorno successivo nei venerdì e giorni prefestivi;

 sino alle ore 00:00 del giorno successivo in tutti gli altri giorni;

b) fuori dal centro abitato e lontano dalle civili abitazioni, nonché nella stazione balneare di Torre Mileto, l’emissione di suoni e la diffusione della musica, sia  all’aperto, sia al chiuso, purché debitamente autorizzata è consentita, nei limiti  fissati dalle norme nazionali e regionali, così come segue:

 sino alle ore 02,00 del giorno successivo nei venerdì e giorni prefestivi;

 sino alle ore 1:00 del giorno successivo in tutti gli altri giorni;

3) a tutti gestori dei locali, delle attività commerciali e dei pubblici esercizi è fatto divieto di vendita di bevande e prodotti alimentari in recipienti di vetro e similari, che possano essere usati come oggetti contundenti, ad eccezione dei prodotti consumati nei dehors autorizzati;

4) è fatto obbligo ai gestori dei locali, delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e delle  concessioni balneari di rimuovere i contenitori utilizzati per le consumazioni dei clienti e ogni  tipologia di rifiuto eventualmente abbandonati all’esterno entro un raggio minimo di 20 m  dall’ingresso dell’esercizio;

5) è fatto obbligo, altresì, ai gestori dei locali, delle attività commerciali e dei pubblici esercizi  beneficiari di concessioni sul suolo pubblico di provvedere alla pulizia, al lavaggio e  all’igienizzazione delle superfici pubbliche oggetto delle concessioni, nonché esternamente ad  esse per almeno ulteriori 20 metri di raggio, a mezzo prodotti compatibili con la  conservazione delle medesime superfici.

Si dispone, infine:

1. La proroga di massimo 2 ore ai limiti orari di cui sopra per le manifestazioni nell’ambito della Festa Patronale, organizzate direttamente dal Comitato Feste Patronali e per quelle della E…state a San Nicandro, organizzate direttamente dalla Pro Loco di San Nicandro Garganico.”;

2. la violazione del presente provvedimento, a seconda dell’infrazione, è punita:

a) relativamente alle violazioni delle disposizioni inerenti alle emissioni sonore, con la sanzione amministrativa del pagamento determinata nel minimo in € 500,00 e nel massimo in € 20.000,00, fatti salvi eventuali procedimenti penali o civili conseguenti per disturbo della pubblica quiete;

b) relativamente alle violazioni delle restanti disposizioni di cui alla presente Ordinanza, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;

3. oltre alla sanzione pecuniaria, in caso di reiterate violazioni alla presente Ordinanza durante la sua validità, è prevista la sanzione accessoria della sospensione dell’attività come segue:

 nr. 3 giornate di chiusura in caso di accertamento della seconda violazione nell’anno corrente;

 nr. 5 giornate di chiusura in caso di accertamento della terza violazione nell’anno corrente;

 nr. 10 giornate di chiusura in caso di accertamento della quarta violazione nell’anno corrente;

 la revoca della concessione del suolo pubblico in caso di ulteriori violazioni nell’anno corrente.