Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus e della Legge che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021 e considerato che, allo stato attuale, l’indice di diffusione del Coronavirus COVID-19 registra un aumento a livello nazionale, regionale, provinciale e locale con conseguente incremento dei contagi, il sindaco Matteo Vocale ha ritenuto opportuno emanare un’ordinanza sindacale normando i comportamenti da tenere in questo periodo natalizio.
E’ certo che, in occasione delle prossime festività natalizie, nelle strade del centro del nostro Comune, si registrerà un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero così venire a trovarsi in stretto contatto tra loro, con conseguente difficoltà a garantire un adeguato distanziamento interpersonale.
Pertanto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di San Nicandro Garganico, occorre adottare le ulteriori misure di prevenzione:
alla data odierna fino alle ore 24.00 del giorno giovedì 6 gennaio 2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 00:00 e le ore 24:00, nelle strade e/o zone in cui vi siano manifestazioni in atto o in qualsiasi altro luogo ove si crei assembramento tra persone, è fatto obbligo, a chiunque, di indossare, anche all’aperto, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione: a) dei bambini di età inferiore ai sei anni; b) delle persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile, qualora il dispositivo di protezione delle vie aeree ostacoli fortemente la comunicazione.
Il sindaco ordina, inoltre che sempre alla data odierna al 6 gennaio 2022, in tutto il territorio comunale di San Nicandro: 1 – tutti gli esercizi che effettuano somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, pub, pasticcerie, enoteche, distributori automatici, ecc.) dovranno rispettare l’orario di apertura, fissato non prima delle ore 05.00, e l’orario di chiusura fissato per le ore 01:00, ad eccezione dei prefestivi e festivi in cui è fissato alle ore 02:00, con deroga di trenta minuti per consentire il deflusso in sicurezza degli eventuali avventori; 2 -è vietato il consumo di bevande ed alimenti su area pubblica dalle ore 01:00 alle ore 06:00; 3 – è vietato lo svolgimento di spettacoli pirotecnici, in grado di per sé di attirare un numero incontrollabile di persone; 4 – per le attività che utilizzano impianti di diffusione sonora (intrattenimento-spettacoli vari,ecc.), previa regolare autorizzazione rilasciata nel rispetto delle leggi vigenti in materia, è fatto obbligo di sospendere ogni tipo di emissione entro le ore 01:00; 5 -è fatto obbligo ai gestori dei locali di rimuovere i contenitori, utilizzati per le consumazioni dei clienti, eventualmente abbandonati all’esterno entro un raggio minimo di 20 m; 6 – è fatto obbligo all’organizzatore di eventuali manifestazioni temporanee, debitamente autorizzate, di attenersi a quanto nella presente ordinanza determinato;
Si dispone, ancora, ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare quanto prescritto nell’ordinanza informando che, salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza dell’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00.