Le autorità pubbliche sempre più spesso hanno fatto ricorso da svariati anni a varie forme di partenariato con il settore privato (PPP) anche per garantire l’erogazione di servizi pubblici, in particolare ciò è avvenuto a livello locale. Infatti, servizi pubblici incentrati sulla gestione dei rifiuti o sulla distribuzione idrica o elettrica vengono sempre più spesso affidati ad imprese, sia pubbliche che private o miste. La gestione di uno di questi servizi ad un terzo, può però avvenire solo nel pieno rispetto del diritto sancito oltre che dal Codice degli appalti pubblici e delle concessioni dalle norme di diritto Comunitario, anche se questo servizio è considerato di interesse generale. Dico questo perché le norme cambiano sostanzialmente specialmente in termini di “revocazione” degli atti di gara pubblica adottati più o meno legittimamente dalle stazioni appaltanti nel complesso settore costituito dagli appalti pubblici. D’altra parte, se è sicuramente vero che la cooperazione tra pubblico e privato può determinare vantaggi microeconomici, consentendo di realizzare un progetto con il miglior rapporto “qualità-prezzo”. Pur tuttavia, non deve essere considerata una soluzione “miracolosa”, specialmente in tempi di difficoltà nell’accesso al credito da parte delle imprese e di palese rescissione economica. D’altronde per la realizzazione di opere pubbliche la possibilità di vederle realizzate dall’Ente Pubblico, non può essere attribuita al “gratta e vinci”, ma occorre valutare attentamente se l’opzione del partenariato comporti un plusvalore reale rispetto ad altre opzioni come la stipulazione di un contratto d’appalto di tipo più classico. La convenienza di tale operazione deve essere valutata concretamente, caso per caso, attraverso l costruzione di un parametro, così detto Comparatore del Settore Pubblico (CSP), che non è altro che il costo ipotetico in cui incorrerebbe il soggetto pubblico nel realizzare il progetto nelle varie fasi, fino all’esecutivo. La normativa tutt’ora in costante sviluppo doveva portare al “PRIP“ ( Piano Regolatore Illuminazione Pubblica), in base alle linee guida GAB/DEC/2010/153 del 05/08/2010 sull’inquinamento luminoso, entrata in pieno regime a far data dal 15.04.2015, con il divieto assoluto di uso di determinate tipologie di lampade ormai cadute in desuetudine .
Per quel che ricordo sintetizzo che, la Giunta Comunale con delibera n° 63 del 31.07.2007, incaricava l’allora Responsabile del Servizio (e che risulta ora lo stesso individuato dalla Giunta in data 21.01.2016), di predisporre tutti gli atti progettuali e di gara per la “ messa a norma ed efficienza energetica nella riduzione dei consumi energetici dell’illuminazione pubblica”, poi affidato in appalto alla società SPIM srl di Manfredonia che stipulava con il Comune il contratto d’appalto n° 777 del 07/06/2010, poi rescisso con delibera di G.C. n° 26 del 7.03.2012, con la quale si ricaricava il responsabile del servizio di riprendere in consegna l’impianto e di predisporre gli atti per una nuova gara, stante l’inadempienza del Comune nei pagamenti degli stati d’avanzamento dei lavori. Il Comune su successiva determina n° 58 del 6.6.2013 del nuovo responsabile del servizio, pubblicava in data 12.06.2013 un bando di gara finalizzato sempre alla “messa a norma ed efficienza energetica nella riduzione dei consumi energetici dell‘illuminazione pubblica” cittadina, in un periodo di 5 anni, con la spesa complessiva di circa 1 milione di euro. E, con successiva determina n° 87 del 20.08.2013, si approvava il verbale di gara del 17.07.2013, mentre con altra determina n° 58 del 12.02.2014, veniva disposta l’aggiudicazione definitiva alla società Menowatt srl di Grottammare (AP). In tutti questi anni la gestione è avvenuta con affidamenti saltuari ed a ditte diverse lasciando l’intera rete, realizzata attraverso diversi appalti spezzatati, affidati a ditte diverse, con costi dei consumi in continua ascesa. In circa 10 anni di sporadici interventi, non è dato sapere cosa sia stato effettivamente realizzato attraverso la spesa che doveva portare al raggiungimento degli obiettivi programmati, stante i diversi pareri rassegnati al sindaco Gualano dagli organi di controllo interni ed esterni al Comune e resi pubblici dall’adozione in data 21.06.2016 della delibera di G.C. che prende in esame gli atti amministrativi che hanno portato all’aggiudicazione della gara ed alla decisione reiterata di annullamento in autotutela dopo la delibera di G.C. n° 119 del 31.10.2015.
Infatti, la nuova Giunta del sindaco P. P. Gualano, con l’adozione della delibera n° 4 in data 21.01.2016 (e che modifica ed integra in maniera “inequivocabile e decisiva “ la precedente delibera n° 119 del 31.10.2015), dispone la revoca immediata in autotutela attraverso la nomina del nuovo responsabile del servizio ravvisando “concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo sconsigliabile, la prosecuzione della stessa”, già prima della stipula del nuovo contratto . Quello che resta di certo è, dopo la spesa del Comune di circa 2 milioni di euro, sia il contenzioso in atto con la precedente ditta SPIM srl su contratto del 2010, sia quello possibile e derivante dall’annullamento della gara aggiudicata alla ditta Menowatt srl nel 2013, nonch la prosecuzione provvisoria del servizio in assenza di dati riguardante i collaudi e la predisposizione di un nuovo progetto interamente da finanziare. E, soprattutto, chi pagherà i danni economici prodotti alle casse comunali ed in termini di ricaduta sulla qualità del servizio (inquinamento luminoso, maggiori consumi, adeguamento degli impianti e messa in sicurezza normativa)? Non sarà forse questa ostacolata decisione, fra le altre, la causa reale del rimpasto avvenuto di tutta fretta nella Giunta Gualano, se proprio in calce al documento politico di “Forza Italia”, allegato all’approvazione del bilancio 2016, si parla in maniera esplicita di questo appalto ritenuto forse non tutto legittimamente da “rinegoziare“?
- B. Della Torre