PROGETTO DECAUVILLE: LE PRECISAZIONI DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO 

0
423

Dopo alcune notizie emerse sulla stampa, L’Ente Parco intende rispondere nel merito e chiarire i termini della questione. Questi i fatti:

  • nel 2019 la Regione Puglia, Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio partecipò, in qualità di partner, ad una proposta progettuale “The Rout_Net-Thematic routes and net-works”, nell’ambito del programma Interreg V-A Grecia Italia 2014/2020;
  • l’Ente Parco Nazionale del Gargano, allora presieduto da Claudio Costanzucci e diretto da Carmela Strizzi, deliberò la propria partecipazione al progetto, candidando l’azione di ripristino del tratto dell’antica ferrovia Decauville che da Vieste portava alla Foresta Umbra e la ristrutturazione dell’immobile Caserma Murgia da destinare a ostello per l’ospitalità diffusa;
  • dopo la sottoscrizione della convenzione, a finanziamento concesso, è emersa una prima criticità connessa alla mancata disponibilità dell’immobile Caserma Murgia, di proprietà del Demanio Regionale. L’Ente Parco, si è attivato presso il competente Servizio Demanio della Regione Puglia per la richiesta di concessione dell’immobile, vedendosi opporre, dal medesimo Servizio regionale, formale atto di diniego avverso la richiesta presentata (con nota del 2/2/2021).

La seconda criticità è emersa a seguito dell’allargamento del sito delle “faggete vetuste” da parte dell’Unesco. Purtroppo il rispetto della buffer zone del sito Unesco impedisce l’esecuzione dell’intervento finanziato relativo alla Decauville.

Inoltre, durante i vari sopralluoghi effettuati congiuntamente con Regione Puglia, Ente Parco e Carabinieri Forestali è emerso che l’ipotesi di tracciato presentava delle criticità dal punto di vista tecnico sia per le pendenze notevoli che per gli spazi troppo stretti per consentire il passaggio della ferrovia.

L’Ente Parco alla luce delle criticità sopra rilevate chiedeva alla Regione Puglia, con nota del 14 settembre 2021, la concessione di una proroga di 18 mesi rispetto al termine fissato nel disciplinare sottoscritto. A tale richiesta la Regione opponeva il diniego.

Alla luce di queste considerazioni si evince che nessuna responsabilità può essere imputabile all’Ente Parco in merito alla mancata attuazione delle azioni relative a detto finanziamento.