PRESCRIZIONI COMPORTAMENTALI PER L’UTILIZZO CAMPO SPORTIVO DI SAN NICANDRO

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Preso atto delle reiterate segnalazioni da parte dei frequentatori del Campo Sportivo e della annessa pista di atletica leggera, i quali lamentano la presenza, in varie parti dell’area dell’impianto di deiezioni di animali e di persone che utilizzano bici e monopattini sulla pista di atletica, dedicata esclusivamente alla pratica amatoriale e/o sportiva dei podisti;

vista anche la necessità di disciplinare tali comportamenti, intervenendo con un provvedimento atto a prevenirli e/o reprimerli, al fine di salvaguardare la salubrità dell’ambiente, il decoro dell’impianto sportivo, la sicurezza delle persone nonché, al contempo assicurare, il dovuto strumento sanzionatorio agli Organi di vigilanza e ritenuto necessario istituire il divieto di fare entrare i cani e animali domestici meglio generalizzati, anche se custoditi, nell’impianto del locale Campo Sportivo, rendendo palese il divieto mediante la posa in luogo di idonea segnaletica, è stata emanata un’apposita ordinanza la quale prevede quanto segue:

1-è vietato l’accesso ai cani e agli animali domestici, anche se custoditi, all’interno del locale impianto del Campo Sportivo, ad esclusione dei cani guida per non vedenti, dei cani delle forze di pubblica sicurezza e della Protezione Civile, nell’esercizio dell’attività istituzionale;

2-la pista di atletica leggera è di esclusivo utilizzo dei podisti;

3-al fine di garantire l’incolumità delle persone, le corsie numero1 e numero 2, siano dedicate a coloro che praticano la corsa, la numero 3 e 4 ai mezzofondisti, la 5 e la 6 ai camminatori;

4-l’interdizione all’interno del perimetro del locale impianto del Campo Sportivo di biciclette, monopattini, altri similari mezzi.

Viene disposto, inoltre,

1-l’installazione di apposita segnaletica inerente ai precedenti punti del presente dispositivo, in posizioni ben visibili;

2-fermare stando l’applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.