L’11 dicembre la commissione Bilancio della Camera ha deliberato il raddoppio degli incentivi economici a favore dei processi di fusione tra comuni, che passano così dal 20 al 40 per cento dei trasferimenti erariali ricevuti da ciascun ente nel 2010. La notizia arriva del tutto in controtendenza rispetto a quanto accaduto finora sul tema delle gestioni associate obbligatorie per i piccoli comuni, che ha visto uno slittamento continuo del termine ultimo per l’adeguamento, ora posticipato al 1° gennaio 2016. La legge 142/90 che introduce unioni e fusioni di comuni non ha dato quelli sperati, perché la prospettiva della fusione obbligatoria è stata osteggiata dagli enti locali. Diverso effetto sembra aver sortito la normativa che proprio quel vincolo ha rimosso (legge 265/99). Tuttavia, occorre tener presente che le soluzioni, lasciate allo spontaneismo dal basso, hanno inseguito di volta in volta i finanziamenti disponibili (nazionali e regionali), senza dar luogo a soluzioni stabili. Con la legislazione della crisi c’è stato un nuovo impulso alle unioni di comuni, ma il fenomeno è in parte il risultato della mera trasformazione delle preesistenti comunità montane, cui sono stati tagliati i finanziamenti. A fine 2014, il bilancio è dunque molto magro: le unioni interessano il 24 per cento dei comuni e il 14 per cento della popolazione; quelle effettivamente operative, che cioè hanno presentato un bilancio, sono ancora meno (nel 2012, 230 a fronte delle 367 esistenti sulla carta) e comunque il loro peso sulla spesa complessiva degli enti locali resta inferiore all’1 per cento.
Dal 2014 è poi emerso per la prima volta il fenomeno delle fusioni. Come ha confermato anche recentemente la Corte dei conti (audizione parlamentare del 1° dicembre 2015), questa soluzione è da considerarsi la migliore rispetto alle altre forme di associazionismo, perché produce risparmi di spesa certi. I fattori che l’hanno finalmente avviata sono da individuarsi negli incentivi erogati, uniti all’esenzione dal rispetto del patto di stabilità e, soprattutto, dall’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali. Gli incentivi sono di tutto rilievo per piccole realtà: un comune nato da una fusione di dimensione molto piccola, come Fabbriche di Vergemoli (Lucca) (800 abitanti dopo la fusione), riceve un contributo annuo pari 110mila euro, mentre un comune medio come Figline e Incisa (Firenze) (23mila abitanti) circa 1 milione di euro per anno. Il contributo è previsto per i dieci anni successivi alla fusione. Se il fenomeno è senz’altro positivo, occorre tuttavia considerare che i numeri restano ancora molto piccoli (26 casi, per un totale di 62 comuni coinvolti nel 2014) e i risultati in termini dimensionali modesti (solo 7 casi su 26 hanno dato origine a enti con più di 10mila abitanti e solo 2 su 26 a enti con più di 20mila). Il rischio è che, se lasciato al più assoluto spontaneismo, il percorso si dimostri assai dispendioso in termini di tempo e risorse e che finisca per produrre risultati modesti.
Il potenziamento degli incentivi economici dedicati alla soluzione migliore (la fusione) può senz’altro rappresentare uno strumento efficace, che deve però essere bilanciato da una valutazione stringente dei risultati. Ad esempio, gli incentivi potrebbero essere erogati solo per soluzioni di massa critica sufficiente. Per valutare questo secondo aspetto si può far ricorso al raggiungimento di una soglia demografica significativa (almeno 10mila abitanti), oppure alla corrispondenza ad alcuni ambiti ottimali ormai consolidati, come i sistemi locali del lavoro (che rispecchiano il comportamento reale degli individui) o gli ambiti di programmazione dei servizi socio-sanitari o educativi (ambiti che corrispondono più precisamente al concetto di servizi di prossimità). Occorre, infine, prevedere un potere di sostituzione nel caso di inadempienza, giustificabile con motivi di interesse pubblico prevalente: l’iper-frammentazione, infatti, assorbendo risorse per il funzionamento delle strutture, toglie servizi ai cittadini.