Per le elezioni provinciali del 30 gennaio prossimo, l’Ufficio elettorale ha ricusato due liste, quella del Partito Democratico e “Impegno per la Capitanata”.
Ecco le motivazioni.
Lista PARTITO DEMOCRATICO
In merito a detta lista, l’ufficio ha accertato che, sia le dichiarazioni di accettazione delle candidature, sia la sottoscrizioni delta lista, risultano autenticate da un consigliere comunale del Comune di Serracapriola fuori dal territorio dell’Ente di appartenenza.
L’applicazione in questo caso del principio della territorialità, in base al quale il consigliere comunale esercita il potere certificativo relativo alla sottoscrizione dell’accettazione delle candidature e delle liste dei candidati. con l’unico limite costituito dai limiti del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono, porta a ritenere inefficaci per nullità le autentiche fatte dal citato consigliere.
Il Tar — Puglia — Bari Sezione II, con sentenza del 22 ottobre 2018, n. 13 73, con riferimento a detto principio, ha avuto modo di chiarire che: “secondo il noto orientamento dell ‘Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, l’individuazione dei soggetti, ai quali la disposizione della legge elettorale conferisce detta pubblica funzione certificativa (dalla quale deriva la fede privilegiata dell’attestazione proveniente dal pubblico ufficiale, propria dell’atto pubblico ex art. 2699 del c.c.), implica un rinvio allo statuto proprio delle single figure di pubblici ufficiali, e dunque anche ai limiti entro i quali i medesimi esercitano, in via ordinaria, le proprie funzioni. Di conseguenza, limiti allo competenza territoriale dell’ufficio di appartenenza Integrano elemento costitutivo della fattispecie autorizzatoria.
Conseguentemente, i pubblici ufficiali, cui la della conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste dei candidati, sono legittimati ad esercitare il potere certificativo, con l’unico limite costituito dai limiti del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.
Il consigliere comunale, diversamente dal Consigliere provinciale, svolge le proprie funzioni esclusivamente all’interno del territorio comunale in cui è stato eletto, per cui il luogo di esercizio del potere di autenticazione risulta strettamente connesso alla competenza territoriale dell’Ente a cui appartiene.
La stessa Unione della Province Italiane nelle risposte alle FAQ in merito alle elezioni provinciali, con riferimento al quesito: “I Consiglieri comunali possono autenticate le firme per le elezioni di province?”, risponde testualmente:
“I Consiglieri comunali possono autenticare le firme, rispettando il principio di territorialità, sono pertanto tenuti ad autenticare le firme esclusivamente nel comune di loro appartenenza e per le elezioni della provincia di cui fa parte il suddetto comune di appartenenza”.
Per le citate motivazioni, la Lista suddetta deve essere ricusata.