Anno nuovo, nuove scadenze fiscali da segnare in agenda. Tra queste, senza dubbio, un appuntamento importante per i contribuenti italiani è l’Imu, l’Imposta municipale sugli immobili che ha sostituito l’Ici. Vediamo chi deve pagarla, quando e come, per l’anno fiscale 2023.
L’imposta municipale propria (Imu) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
L’Imu si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. L’imposta per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).
Si definisce abitazione principale l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Sono assoggettate al regime Imu dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. L’Imu è dovuta dai seguenti soggetti: proprietario dell’immobile; titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile; genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice; concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Quando si paga
L’’Imu deve essere versata in due rate. La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno 2023 ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre 2023 sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito del Dipartimento delle finanze alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l’anno precedente. È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine: il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero; il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Il versamento dell’Imu deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità: modello F24; bollettino di conto corrente postale con esso compatibile.
La dichiarazione Imu 2023
L’obbligo di presentare la dichiarazione Imu sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.
A regime, la dichiarazione Imu, in forma cartacea o telematica, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della tassazione e non va rinnovata negli anni successivi. La dichiarazione, cartacea o telematica, deve essere presentata al comune sul cui territorio sono situati gli immobili interessati. Il modulo cartaceo può essere spedito tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _” e deve essere indirizzato all’ufficio tributi del comune competente. L’ente locale è tenuto a rilasciare una ricevuta di ricevimento. Valido anche l’invio con posta certificata. La spedizione può essere effettuata dall’estero con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione, che coincide con quella di presentazione della dichiarazione. (wallstreetitalia)