Con 173 voti a favore e 71 contrari è stato approvato in Senato il maxiemendamento che disciplina le unioni civili. Un solo articolo, composto da 69 commi, che introduce un nuovo istituto specifico per le persone dello stesso sesso, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione disciplinando le convivenze di fatto. Cosa prevede la legge? La legge istituisce per la prima volta in Italia “l’unione civile tra persone dello stesso sesso” come “specifica formazione sociale”, allacciando quest’ultima espressione all’articolo 2 della Costituzione, che impegna la Repubblica a riconoscere e garantire “i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il testo prosegue dicendo che per contrarre un’unione civile bisogna essere “due persone maggiorenni dello stesso sesso” e bisogna fare una dichiarazione pubblica davanti a un ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, come per i matrimoni civili. La dichiarazione viene registrata nell’archivio dello stato civile. Non possono contrarre unioni civili le persone che sono già sposate o sono parte di un’unione civile con qualcun altro; quelle interdette per infermità mentale; quelle che sono parenti; quelle che sono state condannate in via definitiva per l’omicidio o il tentato omicidio di un precedente coniuge o contraente di unione civile dell’altra parte; quelle il cui consenso all’unione è stato estorto con violenza o determinato da paura. Le due persone possono scegliere quale cognome comune assumere, tra i loro due (per i matrimoni, invece, è ancora obbligatoria la scelta del cognome dell’uomo); si può anche anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome. Le due persone concordano una residenza comune e possono decidere, come per il matrimonio, di usare il regime patrimoniale della comunione dei beni. Il comma 20 dice ancora esplicitamente che al fine di tutelare diritti e doveri, “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio” in tutte le altre leggi, e quelle che contengono le parole “coniuge” e “coniugi”, si intendono applicate alle persone che si uniscono civilmente. La morte di una delle due persone determina lo scioglimento dell’unione, così come lo determina la volontà di scioglimento di una delle due persone manifestata davanti all’ufficiale di stato civile. In questo caso l’unione si scioglie dopo tre mesi dalla dichiarazione.
La legge estende alle unioni civili altre norme riferite al matrimonio nel codice civile: per esempio riguardo la detenzione in carcere o la malattia e il ricovero di una delle due parti, il ricongiungimento familiare se una delle due persone è straniera, il congedo matrimoniale, gli assegni familiari, i trattamenti assicurativi. Le persone che si uniscono civilmente possono designarsi a vicenda per prendere decisioni in caso di malattia o in caso di morte, per esempio sulla donazione degli organi o i funerali. Se una delle due persone muore, e quella persona era anche il proprietario della casa di residenza, l’altra persona ha il diritto a continuare ad abitare nella casa per due anni o per un periodo pari al periodo di convivenza se superiore a due anni, ma comunque non oltre i cinque anni; la persona che sopravvive ha anche diritto all’eredità e all’eventuale pensione di reversibilità. Se una coppia vive in affitto, alla morte della persona titolare del contratto l’altra persona ha la facoltà di subentrargli. Le coppie unite civilmente possono accedere alle graduatorie per assegnare le case popolari come le coppie sposate. Valgono per le coppie unite civilmente le stesse norme del matrimonio anche in caso di partecipazione comune a un’impresa. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può stabilire il diritto di una delle due parti di ricevere alimenti qualora versi in stato di bisogno, come per i matrimoni civili.
Cosa manca rispetto al matrimonio civile
– La possibilità esplicita di chiedere l’adozione del figlio biologico del partner
– L’obbligo di usare il cognome dell’uomo come cognome comune
– L’obbligo di attendere un periodo di separazione da sei mesi a un anno prima di sciogliere l’unione (bastano tre mesi)
– L’obbligo di fedeltà
– La possibilità di sciogliere l’unione nel caso che non venga “consumata”
– L’obbligo di fare le “pubblicazioni” prima di contrarre l’unione (ilpost)