IL PRESIDENTE EMILIANO PROMULGA LEGGE REGIONALE SU RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DISPOSIZIONI DIVERSE

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Nella giornata odierna il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha promulgato la L.R. 36 “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse”. Il testo è stato inviato al Bollettino Regionale per la pubblicazione.

“Dopo la stagione della precarietà del Piano Casa, abbiamo dato alla Puglia una normativa moderna, in grado di sviluppare la nostra idea di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente”, dichiara il presidente Michele Emiliano. “Un lavoro importantissimo –aggiunge Emiliano – per il quale il mio ringraziamento va al Consiglio e in modo particolare al consigliere delegato all’Urbanistica Stefano Lacatena e agli uffici che hanno lavorato a questa proposta, che consegna a operatori, Comuni e cittadini uno strumento in grado di offrire certezze e procedure semplificate. Con questa legge diamo una risposta alle sfide urbanistiche del futuro, ripensando le città della nostra Puglia in un’ottica pienamente sostenibile in termini di tutela dell’ambiente, efficientamento energetico e basso consumo di suolo. Senza dimenticare la rinnovata attenzione per l’edilizia sociale, un modo per ribadire la centralità del diritto alla casa e venire incontro alle esigenze dei cittadini pugliesi”.

“Siamo convinti –dichiara il consigliere regionale delegato all’Urbanistica Stefano Lacatena – che con questa legge riaccenderemo i motori dell’edilizia, che è un settore trainante per l’economia, e daremo uno strumento utile ai cittadini e agli operatori. Regole chiare, certe e stabili nel tempo che abbiamo redatto con il contributo degli ordini professionali, delle associazioni di categoria e dei sindacati che ringrazio per la collaborazione. Ora –conclude Lacatena- ci aspetta un altro importante lavoro di riordino del territorio: la nuova legge urbanistica”.

La L.R. 36, “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse”, prevede incentivi volumetrici per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia al fine di promuovere il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente nonché allo scopo di incentivare interventi di edilizia residenziale sociale. Gli incentivi volumetrici sono previsti in caso di ampliamento di edifici esistenti, in caso di demolizione e ricostruzione e di delocalizzazione delle volumetrie rinvenienti dalla demolizione di edifici esistenti. Gli incentivi volumetrici possono essere concessi una tantum e nei seguenti limiti:

il 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque non oltre 300 metri cubi, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti in zone residenziali da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza oppure ai medesimi usi preesistenti;

il 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque non oltre 200 metri cubi, per gli interventi di ampliamento di edifici residenziali esistenti in zone rurali che non comportano la modifica della destinazione d’uso;

il 35 per cento della volumetria complessiva per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti in zone residenziali, da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza oppure ai medesimi usi preesistenti;

il 35 per cento della volumetria complessiva, e comunque non oltre 200 metri cubi, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali esistenti in zone rurali, che non comportano la modifica della destinazione d’uso;

il 35 per cento della volumetria complessiva per gli interventi di delocalizzazione in aree edificabili delle volumetrie rivenienti dalla demolizione di manufatti interessati da vincoli paesaggistico-ambientali da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza oppure ai medesimi usi preesistenti (art.2).

L’art. 3 fissa le condizioni per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, l’art. 4 riguarda gli ambiti di intervento, mentre l’art.5 elenca le tipologie di edifici esclusi dall’applicazione della legge. L’art. 6 consente ai Comuni di riduzioni e/o esclusioni dell’IMU o di altre imposte comunali nonché la completa esenzione dal contributo di costruzione in caso di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, con una quota non inferiore al 35 per cento degli alloggi riservata a locazione a canoni agevolati. I Comuni stabiliscono le modalità di convenzione (di durata ventennale) nonché le modalità di determinazione del canone di locazione, del canone di locazione con patto di futura vendita e del prezzo massimo di vendita degli stessi.

L’art. 7 fissa entro il 31 gennaio di ogni anno il termine ultimo per i Comuni entro cui pubblicare l’elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge relativi all’anno precedente. L’elenco dovrà contenere indicazioni relative alla localizzazione del fabbricato oggetto di incremento volumetrico o di demolizione e ricostruzione, all’entità del volume originario e la consistenza dell’incremento volumetrico autorizzato e alle modalità di utilizzo delle risorse.

L’art. 8 prevede l’abrogazione del capo I e degli articoli 11 e 14 della legge regionale 12 agosto 2022, n. 20 (Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale 26 novembre 2007, n. 33 “Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate”).

Tra le disposizioni diverse, l’art. 9 riguarda la modifica dell’articolo 13 della L.R. 34/2023 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025); l’art. 10 contiene norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, che prescrivono ai Comuni l’impiego del 15 per cento dei proventi annuali derivanti dagli oneri di urbanizzazione e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, nonché dalle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza di norme relative al diritto di libero accesso in spazi pubblici riservati ai portatori di handicap motori e sensoriali all’abbattimento delle barriere architettoniche, pena l’esclusione dai finanziamenti e dai trasferimenti regionali di bilancio autonomo.