Insediamento
Il primo adempimento del consiglio comunale è la convalida degli eletti che viene effettuata esaminando l’assenza di una delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge. Il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve infatti esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l’ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste.
Elezione del presidente del consiglio
In tutti i comuni la prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco neo eletto. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente spettano i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non disponga diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano, individuato in colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione sia del sindaco che dei candidati alla carica di sindaco.
Giuramento del sindaco
Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Si è osservato che trattasi di adempimento formale e inderogabile, in modo che non può essere effettuato con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge. Il sindaco deve quindi prestare il giuramento utilizzando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”.
Comunicazione della nomina dei componenti della giunta
Dopo il giuramento, il sindaco comunica al consiglio comunale la composizione della giunta. E’ previsto, infatti, che il sindaco nomini i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco. Il soggetto estraneo alla compagine consiliare che venga dal sindaco nominato assessore deve essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Il provvedimento di nomina è di competenza esclusiva del sindaco, si tratta di atto discrezionale e come tale non censurabile se non per la sussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità. Come la nomina, anche la revoca di un assessore comunale rientra nella competenza sindacale.
Elezione della commissione elettorale comunale
L’art. 12 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 stabilisce che il consiglio comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni, elegge nel proprio seno la commissione elettorale comunale. Il sindaco entra in carica con la proclamazione della sua elezione. Da quel momento assume la carica e svolge legittimamente le funzioni di capo dell’amministrazione e di ufficiale di governo. Il primo adempimento cui il sindaco deve assolvere, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, è la pubblicazione dei risultati elettorali, nonché la notifica degli stessi agli eletti. Le competenze di questo organismo sono limitate all’aggiornamento dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore e alla nomina di questi componenti presso i seggi in occasione di consultazioni elettorali. Il numero dei componenti è stabilito in rapporto al numero dei consiglieri assegnati al comune (tre effettivi e tre supplenti nei comuni nei quali sono assegnati fino a cinquanta consiglieri). Ogni consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti purché non inferiori a tre, nei comuni il cui consiglio è composto fino a cinquanta membri. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il sindaco, essendo presidente della commissione, non partecipa alla votazione.
Nomina della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari
La nomina della commissione in oggetto, composta da due consiglieri, è demandata alla giunta comunale, che deve provvedere successivamente alla elezione del sindaco. Compito della commissione è la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei cittadini, residenti nel comune, in possesso dei prescritti requisiti per l’esercizio della funzione di giudici popolari presso le Corti di Assise e le Corti di Assise di Appello. La formazione degli elenchi è prevista nei soli anni dispari. Qui Strumento operativo
Programma di mandato
L’art. 46 comma 3 del T.U. n. 267/2000 prevede che, entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco, sentita la giunta, presenti al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Si osserva che la norma contiene il termine “presentazione” che viene effettuata dal sindaco, su parere della giunta, nel termine previsto dallo statuto comunale. Qui Strumento operativo Indirizzi per la nomina di rappresentanti del comune
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni. Una volta stabiliti gli indirizzi dal Consiglio, il Sindaco, entro 45 giorni dall’insediamento, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni. Il sindaco può legittimamente procedere alla nomina dei rappresentanti anche in corso di mandato. Qui Strumento operativo
Deposito della firma
Il neo Sindaco procede al deposito della firma. Inoltre, procede, alla presenza del responsabile del servizio finanziario e dei membri dell’organo di revisione dell’ente, alle operazioni di verifica straordinaria di cassa, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità dell’Ente.
Nomina del segretario comunale
Il sindaco può nominare un nuovo segretario comunale non prima di 60 giorni e non dopo che siano decorsi 120 giorni dall’avvenuto insediamento, alla scadenza dei quali il segretario in carica nominato dal precedente sindaco risulta confermato.