FOGGIA, OBBLIGO DI MASCHERINE ALL’APERTO FINO AL 9 GENNAIO 2022

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I componenti della commissione straordinaria della citta di Foggia hanno emanato una ordinanza specifica per le feste natalizie in quanto, allo stato attuale, l’indice di diffusione del SARS-CoV-2 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi e è prevedibile che, in occasione delle prossime festività si registrerà, nelle strade e piazze del centro della città di Foggia, secondo la tradizione sociale, culturale e religiosa, un intenso afflusso di pubblico, con frequente possibilità di transiti e stazionamenti ravvicinati e costanti di numerose persone che potrebbero venire tra loro in contatto e conseguente impossibilità di garantire il necessario distanziamento interpersonale.

Tale incremento considerevole di presenze di persone all’aperto sarà, secondo quanto registrato negli anni precedenti, particolarmente concentrato in alcune aree interessate da eventi, attività commerciali e pubblici esercizi di maggior richiamo ubicati anche in zone diverse da quelle centrali. In applicazione del principio generale della massima precauzione appare necessario mantenere elevato il livello di attenzione in relazione alle misure di contenimento del contagio a livello locale.

Pertanto, allo scopo di prevenire un’ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio comunale della città di Foggia, pare opportuno adottare, nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie, la misura di prevenzione dell’obbligo di indossare anche nei luoghi all’aperto le mascherine nelle aree della città e nelle fasce orarie in cui è presumibile che altrimenti il distanziamento interpersonale non possa essere adeguatamente assicurato, nonché ulteriori misure di contenimento del contagio da COVID19, al fine di evitare ogni forma di assembramento.

Ecco, quindi, l’ordinanza la quale precisa che, dal 21 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, dalle ore 10:00 alle ore 02:00

  1. 1. l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherine) anche all’aperto nelle aree di circolazione sotto riportate: Via Dante; Corso Cairoli; Largo degli Scopari; Vicolo Di Leva; Via Martire; Via Duomo; Piazza Del Lago; Piazza Pericle Felici; Piazza De Sanctis; Piazza Mercato; Piazza Martiri Triestini; Piazza Cesare Battisti; Vicolo Arco Contini, Vicolo Teatro, Piazza Purgatorio, Vicolo Arco Contini, Via Oberdan; Corso Cairoli; Piazza Marconi; Vicolo De 3 Rosa, Corso Garibaldi; Via Torelli; Via Conte Appiano, Via della Repubblica, Via S. Altamura, Via Lanza; Piazza Giordano; Corso Vittorio Emanuele II; Vico Ciancarella; Piazza Federico II; Via Arpi (tratto tra piazza Baldassarre e Museo Civico) e aree limitrofe, Piazza Italia, Piazza Goeppingen, Quartiere Ferrovia (V.le XXIV Maggio, Via Podgora, Via Isonzo, Via Monte Sabotino, Via Montegrappa, Via Monfalcone, Via Monte San Michele, Via Bainsizza, Via Fiume, Via Piave, Via Trento, Via Pola, Via Trieste, Via Gorizia, Via Zara), C.so Giannone, Via Matteotti, C.so Roma, Via Natola, Via Telesforo, Via Nedo Nadi, Via Mandara, Via De Petra, Via G. Gentile, Via D’Addedda, Via Gramsci, Via Rovelli, V.le Pinto, Parco San Felice, V.le Michelangelo, P.zza Padre Pio, P.zza De Gasperi, V.le Fortore, C.so del Mezzogiorno, V.le Di Vittorio, Via Bari;
  2. 2. il divieto di allestimento e di svolgimento di qualsiasi forma di trattenimento musicale e diffusione sonora musicale, ivi compresi i c.d. “D.J. set” ad eccezione delle tradizionali melodie natalizie di sottofondo diffuse all’interno degli esercizi pubblici e relative pertinenze, nelle medesime aree di cui al punto n. 1.;
  3. 3. Il divieto del consumo all’aperto di alimenti e bevande, ad esclusione dell’acqua, in qualsiasi contenitore, ad eccezione delle pertinenze dei pubblici esercizi oggetto di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico nelle medesime aree di cui al punto n. 1.;
  4. 4. L’obbligo di indossare le mascherine è disposto anche nei mercati all’aperto, nella villa comunale e nei parchi giochi comunali, nelle fasce orarie e nelle giornate di apertura degli stessi; In ogni caso è disposto l’obbligo anche all’aperto di indossarle in occorrenza di ogni evento o manifestazione organizzati in occasione delle festività natalizie, che attirino un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale, configurandosi assembramenti od affollamenti, quali, ad esempio, manifestazioni, mercatini natalizi, fiere, attrazioni di vario genere.

Restano esentati dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile necessariamente senza l’uso del ridetto dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.