Al termine di articolati accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Foggia, la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia – ha condannato al pagamento della somma di 1 milione di euro 5 soggetti, presidenti e dirigenti pro tempore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Puglia e la Basilicata di Foggia, perché ritenuti responsabili, nell’esercizio delle proprie funzioni, di aver arrecato all’Erario un danno economico di pari importo.
L’attività investigativa era stata innescata da una segnalazione prodotta nel settembre 2015 dai vertici dell’Ente, appena insediatisi, secondo la quale, l’Ente medesimo, nella persona dei precedenti dirigenti, aveva affidato ad una società di servizi informatici di Foggia la gestione dell’“Anagrafe e movimentazioni animali da allevamento” e dell’“Osservatorio epidemiologico veterinario regionale”, nonostante le rispettive convenzioni quinquennali, del settembre 1998 e del febbraio 2000, fossero scadute. Dagli approfondimenti eseguiti dai militari del Nucleo di polizia economico finanziaria di Foggia è emerso che nel dicembre 1997 l’Ente pubblico del SSN aveva stipulato una convenzione con una società di informatica di Foggia per l’affidamento diretto del servizio di “Anagrafe e movimentazione animali da allevamento”, quantificando il costo complessivo in 714 milioni di lire per la cessione del software applicativo, e in 536 milioni di lire annui per la relativa manutenzione e gestione della banca dati.
Con riferimento invece alla costituzione e gestione dell’“Osservatorio epidemiologico veterinario regionale”, l’Ente pubblico aveva stipulato una convenzione con la medesima società informatica foggiana, affidandole in via diretta il servizio per un costo complessivo di circa 836 milioni di lire per la cessione del software applicativo, e di circa 447 milioni di lire annui per la relativa manutenzione e gestione della banca dati.
Scadute le due convenzioni, l’Ente sanitario, nel periodo 2006 – 2014, con determinazioni dirigenziali, aveva proceduto, di anno in anno, a prorogare l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione delle due banche dati in favore della medesima società di servizi informatici al costo complessivo di circa 494 mila euro all’anno.
Nel 2015, i nuovi vertici dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, rilevata l’obsolescenza del prodotto informatico e l’eccessivo costo sostenuto, hanno proceduto all’acquisto di un applicativo più performante, al costo complessivo, una tantum, di circa 355 mila euro (oltre IVA), optando, dal 2016, per la gestione “in house” dell’attività di rilevamento e gestione dati, attraverso l’assunzione di due tecnici informatici, al costo annuale di circa 78 mila euro, dedicati alla manutenzione e gestione di entrambi i servizi dati.
La Guardia di Finanza di Foggia – principale referente operativo della magistratura contabile – ha così accertato che la differenza tra il costo sostenuto dall’Ente sanitario per la gestione dei due servizi e quello che avrebbe potuto sostenere se già dal 2006 ne avesse internalizzato l’esecuzione, ha cagionato un rilevante danno economico all’Ente sanitario e alla Regione Puglia.
Pertanto, il Procuratore Regionale della Corte dei Conti Puglia, condividendo gli esiti dell’attività investigativa delle Fiamme Gialle foggiane, ha convenuto innanzi alla Sezione Giurisdizionale i dirigenti ed i presidenti pro tempore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, chiedendone la condanna a risarcire, in solido tra loro, il danno patito dall’Ente pubblico e dalla Regione Puglia. Richiesta che è stata accolta dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, con sentenza n. 487 del 22 luglio 2019, ravvisando nei loro confronti la sussistenza della responsabilità amministrativo – contabile e condannandoli al pagamento, in solido, di 1 milione di euro.
A fondamento del provvedimento è stato rilevato dalla A.G. contabile che la proroga annuale dei due servizi da parte della Regione Puglia in favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale non comportava ovviamente il rinnovo delle convenzioni originariamente stipulate, in parallelo, tra l’Ente sanitario e la società di servizi informatici, atteso che entrambe le citate convenzioni prevedevano che nell’arco di 5 anni l’Ente sanitario avrebbe dovuto adoperarsi per acquisire gli strumenti e le capacità tecniche per la gestione, in autonomia, del servizio in modo da salvaguardare gli interessi della Pubblica Amministrazione, evitando un aggravio di spesa a fronte di un servizio peraltro obsoleto.