Del “Bonus facciate” Civico 93 ne aveva già parlato lo scorso anno per la evidente convenienza per chi deve fare alcuni lavori per la propria abitazione (ma lo possono fare anche gli inquilini con il consenso preventivo del proprietario).
E’ stata pubblicata la circolare 2/E delle Entrate che chiarisce quali sono gli interventi agevolati con la maxi-detrazione Irpef/Ires al 90% riservata alle spese sostenute nel 2020. È confermato che lo sconto fiscale si applica agli edifici residenziali o non abitativi, purché situati nelle zone urbanistiche A e B o assimilate dalla normativa regionale o comunale.
Ecco il glossario delle opere agevolate, con l’indicazione di quelle che potrebbero anche beneficiare di altri bonus casa pubblicato dal quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”.
Balconi
Ok al bonus facciate del 90% per interventi di pulitura e tinteggiatura della superficie, consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi posti sulla facciata esterna. Bonus ammesso anche se i lavori sui balconi rientrano nel recupero o restauro della facciata esterna.
In assenza dei requisiti per il bonus facciate (es. per edifici in zona C o per balconi su facciata interna non visibile dalla strada), c’è la detrazione standard del 50 per cento. Attenzione: in questo caso la manutenzione ordinaria (come la pulizia e tinteggiatura) è agevolata solo sulle parti comuni condominiali.
Cancelli e portoni
Non hanno il bonus facciate, ma possono generalmente beneficiare della detrazione standard del 50 per cento. Se l’intervento è finalizzato a migliorare la sicurezza, risulta agevolato a prescindere dall’inquadramento edilizio (es. cambio della serratura, installazione di grate e così via).
Cornicioni
Ammesso il bonus facciate per i lavori riconducibili al decoro urbano (pulizia, tinteggiatura, consolidamento, ripristino o rinnovo), se si trovano su facciate esterne. Agevolati anche i lavori compresi in interventi complessivi sulla facciata esterna.
Se non ci sono i requisiti per il bonus facciate, c’è la detrazione standard del 50 per cento.
Facciata
Sono agevolati con il bonus del 90% gli interventi di pulitura, tinteggiatura, consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche, rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna. Il tutto, però, a due condizioni:
– deve trattarsi dell’involucro esterno visibile dell’edificio (intero perimetro esterno), escluse le facciate interne non visibili dalla strada o da suolo pubblico.
– se l’intervento influisce dal punto di vista termico, o comunque interessa oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per avere il bonus del 90% bisogna rispettare i requisiti minimi indicati nel Dm 26 giugno 2015 e i valori limite di isolamento termico (trasmittanza) di cui al Dm 26 gennaio 2010.
In alternativa al bonus facciate (es. facciate confinanti con cortili o cavedi), se l’intervento raggiunge i requisiti di isolamento termico, si può avere l’ecobonus del 65%, elevato al 70% per interventi su parti condominiali che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (per queste ultime due detrazioni, già prorogate sino alla fine del 2021 per gli interventi su parti comuni, è possibile la cessione del credito). In assenza dei requisiti per il bonus facciate: detrazione del 50% sulle ristrutturazioni.
Finestre
Non sono premiate dal bonus facciate, così come vetrate, infissi e grate. In caso di riparazione o sostituzione senza modifiche di materiali, forma e/o colori: detrazione del 50% solo su parti comuni condominiali.
In caso di sostituzione con modifica di materiale, forma e/o colore: detrazione del 50%; in alternativa, è possibile l’ecobonus (che è anche detrazione Ires, e non solo Irpef) se si raggiungono i requisiti di isolamento di cui al Dm 26 gennaio 2010. Anche in quest’ipotesi, per l’ecobonus è possibile la cessione del credito e, per interventi su parti comuni, l’agevolazione è già prorogata fino alla fine del 2021.
Grondaie
Ammesso il bonus facciate per riparazione o sostituzione, se le grondaie si trovano su facciate esterne. Agevolati anche i lavori compresi in interventi complessivi sulla facciata esterna.
Se non ci sono i requisiti per il bonus facciate, c’è la detrazione standard del 50 per cento.
Impianti
La detrazione del 90% riguarda solo la sistemazione delle parti impiantistiche che si trovano sulla parte opaca della facciata (es. cavi dei condizionatori o dell’antenna). Su altre parti impiantische, invece, spetta la detrazione standard del 50 per cento.
Lastrico solare
Le coperture orizzontali, come lastrici e terrazze, non sono parte della facciata esterna. Per gli interventi su queste componenti edilizie spettano quindi le altre detrazioni (50% edilizio standard, o ecobonus al 65% se si raggiungono i requisiti di rendimento energetico).
Muro di cinta
Gli interventi sul muro di cinta o su eventuali recinzioni dell’edificio non possono avere il bonus facciate, perché la recinzione non costituisce parte dell’involucro del fabbricato. Questi interventi possono avere il 50% edilizio standard (grate e cancellate potrebbero essere agevolate in quanto opere anti-intrusione).
Ornamenti e fregi
Ai fini del bonus facciate, sono parificati ai balconi. Quindi, hanno il 90% gli interventi – compresa la semplice pulitura o tinteggiatura – dei fregi e degli ornamenti sulle facciate esterne. In alternativa, spetta la detrazione del 50% sui lavori edilizi standard.
Parapetti e pluviali
Ammesso il bonus facciate per riparazione o sostituzione di parapetti e pluviali, se si trovano su facciate esterne. Agevolati anche i lavori compresi in interventi complessivi sulla facciata esterna.
Se non ci sono i requisiti per il bonus facciate, c’è la detrazione standard del 50 per cento.
Ponteggio
Le spese per il noleggio del ponteggio per le facciate esterne, anche se pagate a un’impresa diversa da quella che esegue i lavori, sono comprese nella detrazione del 90 per cento.
Progettazione
Rientrano nel bonus facciate anche le spese di progettazione e le altre spese professionali (es. perizie, sopralluoghi, redazione Ape, asseverazione).
Tende e schermature solari
Tende e schermature solari non beneficiano del bonus facciate, ma di una particolare tipologia di ecobonus al 50%, che agevola però l’installazione (non la semplice manutenzione) dei sistemi di schermatura indicati all’allegato M del Dlgs 311/2006. Anche in questo caso, per l’ecobonus è possibile la cessione del credito e, per interventi su parti comuni, l’agevolazione è già prorogata fino alla fine del 2021.
Tetto
Le coperture non sono parte della facciata esterna. Come accade per i lastrici solari, per gli interventi su queste componenti edilizie spettano quindi le altre detrazioni (50% edilizio standard, o ecobonus al 65% se si raggiungono i requisiti di rendimento energetico).
IN ALLEGATO: LA GUIDA DEL MINISTERO