Al Sig. Marciano BENEDETTINO, p.c. Al Sig. Sindaco p.c. Al Responsabile 7° Settore Socio Cult. p.c. All’ASP Dr. Vincenzo Zaccagnino
Si fa riferimento alla Vs. nota del 12/07/2020 trasmessa all’indirizzo pec dello scrivente e non al protocollo istituzionale del Comune. Preliminarmente preme evidenziare che non avete trasmesso alcun allegato, richiamato nel testo della comunicazione.
Si informa, poi, che lo scrivente non è il Vs. legale ma quello del Comune e che eventuali richieste sono ammissibili solo se collegate a liti potenziali o in atto, purché provengano da organi istituzionali dell’Ente, non da privati cittadini: conseguentemente la Vs. richiesta è inammissibile.
Tuttavia, le Vs. osservazioni meritano alcune riflessioni. E’ da considerare l’articolo 3 dello Statuto, il quale stabilisce che “2. L’Azienda è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico con finalità socio-assistenziali ed è giuridicamente riconosciuta a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. Gode di una propria autonomia nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e della Regione e dal presente Statuto. 3.L’Azienda è dotata di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali e non ha fini di lucro. 4.L’Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti. All’Azienda si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione”.
Nel “racconto sociale ASP Dr. Vincenzo Zaccagnino Giugno 2020” si rileva che le attività dell’Azienda consistono in prestazioni a favore di minori appartenenti a famiglie indigenti.
Con la trasformazione in ASP della Fondazione, l’articolo 12 lettera i) da Voi richiamato, a parere di chi scrive, deve articolarsi con i principi di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, rispetto del pareggio di bilancio di cui all’articolo 3: è evidente che ogni decisione dell’Azienda, in virtù dei principi di autonomia, è rimessa solo ai suoi organi istituzionali: questi sono obbligati a rispettare i principi di pareggio del bilancio e di verifica della disponibilità finanziaria.
Avv. Michele D’AVOLIO