Il processo di armonizzazione contabile normato dal decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 ha ridefinito l’assetto e il funzionamento dei sistemi contabili degli enti territoriali: ha modificato i concetti di competenza finanziaria, residui, avanzo di amministrazione e ha introdotto nuovi elementi quali, ad esempio, il fondo pluriennale vincolato e il bilancio consolidato. La riforma ha previsto anche l’obbligo di redigere un rendiconto semplificato per il cittadino, strumento contabile con finalità parzialmente sovrapponibili a quelle del bilancio sociale. Il rendiconto semplificato per il cittadino deve essere divulgato sul sito internet dell’ente e contenere una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura e alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini. Il decreto 118/11, tuttavia, non chiarisce le modalità con le quali debba essere redatto. Comunque sia, se l’attuale situazione della finanza pubblica sovente fornisce prova di inefficienza e scarsa chiarezza a causa degli strumenti che gli enti locali utilizzano per controllare i livelli di spesa, il Dlgs 118/2011 si pone come la risposta al problema. Il quadro di riferimento è poi stato completato dal decreto legislativo 126/2014 e negli ultimi mesi è partita la corsa all’adeguamento dei sistemi contabili e delle procedure organizzative da parte delle migliaia di enti coinvolti dalla riforma. Da inizio del 2016, a eccezione di alcuni adempimenti secondari, il nuovo sistema contabile degli enti locali è infatti pienamente operativo. D’altra parte, negli ultimi anni, seppur in ritardo rispetto a quanto avvenuto nel mondo privato, anche nella pubblica amministrazione si è progressivamente affermato il paradigma dell’accountability, ovvero della necessità di rendere conto del proprio operato. Nei comuni la spinta è arrivata in particolare: a) dall’avvicinamento dei governi locali alle comunità, generato da una serie di riforme normative che hanno trasferito risorse e competenze agli enti territoriali più vicini ai cittadini; (b) dai limiti di comprensibilità e della relativa efficacia dei documenti previsti dal sistema della contabilità degli enti locali; (c) dalla pressione sulla qualità dei servizi da parte dei cittadini. Nelle intenzioni del legislatore, la riforma della contabilità pubblica mira dunque sia a un’armonizzazione della contabilità pubblica, sia a migliorare il grado di trasparenza della pubblica amministrazione. Sarà la volta buona?
Per vedere le prime esperienze di accountability nel settore pubblico in Italia bisogna arrivare agli anni Novanta ed è solo dai primi anni del decennio 2000-2010 che la rendicontazione sociale e, in particolare, il bilancio sociale divengono uno dei principali temi di interesse e di sperimentazione negli enti locali. Nonostante la crescita dell’interesse e delle esperienze e la proliferazione della letteratura in merito, ancora poche sono le ricerche empiriche realizzate su base nazionale e finalizzate a rilevarne il grado di diffusione tra gli enti locali italiani. Per questo motivo, abbiamo effettuato una rilevazione coinvolgendo oltre 1.300 comuni e ottenendo 240 risposte, l’anno preso a riferimento è il 2013. Dall’analisi dei dati, unita a precedenti ricerche in materia, emerge con evidenza come “l’effetto moda” del bilancio sociale sia calato, portando a una sua sostanziale scomparsa nei piccoli comuni e a un poco convinto mantenimento in quelli di grandi dimensioni.
Nella nuova normativa sono due gli elementi di novità che spingono verso una maggiore trasparenza dei bilanci comunali: l’obbligatorietà del rendiconto semplificato e l’adozione di indicatori comuni. Appare, quindi, ancora più decisivo un collegamento sempre più stretto tra sistema contabile e rendicontazione sociale. Percorrere questa strada di integrazione tra documenti significherà diminuire la mole di lavoro che era richiesta per la predisposizione del bilancio sociale, in particolare per ciò che concerne i piccoli comuni. In conclusione, quindi, è da considerarsi positivamente uno spostamento di priorità e attenzione dal bilancio sociale al rendiconto semplificato che miri a: (a) un migliore allineamento con i nuovi strumenti contabili previsti dal Dlgs 118/2011 e provvedimenti collegati; (b) un utilizzo sempre maggiore di indicatori sintetici oggettivi e comparabili, chiaramente rappresentati e opportunamente pubblicizzati. Tutto ciò porterà a un livello minimo oggettivo e imprescindibile di trasparenza, rappresentato dal rendiconto semplificato, e a un ulteriore livello, più approfondito, personalizzato e facoltativo costituito dal bilancio sociale, adatto soprattutto agli enti di maggiori dimensioni.