AUMENTANO LE INDENNITA’ DI SINDACI E CONSIGLIERI COMUNALI

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La legge di bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre 2021, prevede un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili).
Anche le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali saranno adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l’applicazione delle percentuali vigenti nel DM 119/2000.
Si ricorda che l’ammontare di tali indennità è attualmente proporzionale a quella dei Sindaci, in una misura che varia in rapporto alla classe demografica dell’ente locale: dal 15 al 75% per il Vicesindaco, dal 10 al 65% per gli Assessori, dal 5 al 10% per il Presidente del Consiglio comunale per i comuni fino a 15.000 abitanti mentre per quelli con popolazione superiore è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori dei Comuni della stessa classe demografica.

Queste le percentuali da applicare che tengono conto della popolazione residente:

  1. 100 per cento per i sindaci metropolitani;
  2. 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
  3. 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
  4. 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
  5. 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
  6. 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
  7. 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
  8. 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
  9. 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti

L’applicazione delle misure delle indennità negli importi derivanti dal nuovo assetto normativo è effettuata direttamente dal dirigente responsabile competente, mediante l’adozione di propria determinazione dato che si tratta di dare mera attuazione ad una disposizione di legge.

Dunque, per le percentuali del 45% e del 68% rispettivamente nel 2022 e nel 2023 di adeguamento delle nuove indennità previste a regime è sufficiente accertare tale spesa nel bilancio di previsione e successivamente impegnarla con una determina dirigenziale.