Pochi minuti dopo la rinuncia di Giuseppe Conte all’incarico di formare il nuovo governo, il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, ha evocato la possibilità di ricorrere all’impeachment per il Presidente della Repubblica, reo a suo giudizio di avere compiuto “alto tradimento” o di avere “attentato alla Costituzione”. Ma che cosa significa “impeachment”? Come funziona e quali sono i rischi per il paese? La questione appare particolarmente interessante e nuova: nella storia repubblicana, infatti, la procedura di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica non è mai arrivata fino in fondo.
Il termine “impeachment” riferito alla realtà italiana è innanzitutto formalmente improprio. Tuttavia, nemmeno si può negare che sia evocativo e indicativo del procedimento. La Costituzione si occupa della questione in diversi articoli: il 90, il 134 e il 135. Innanzitutto, l’articolo 90 definisce l’ambito di applicazione: “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri”.
Sono quindi due le tipologie di atti cui la Costituzione ricollega la possibilità di ricorrere allo stato d’accusa: alto tradimento e attentato alla Costituzione. Nel caso di Sergio Mattarella, dalle dichiarazioni di Di Maio, nonché dalla dinamica degli eventi, appare evidente che l’accusa sarebbe la seconda. Bastano le parole di Di Maio per procedere? Ovviamente no: il Parlamento, in seduta comune (vale a dire deputati e senatori insieme), dovrebbe deliberare a maggioranza assoluta dei suoi membri (473). La procedura è più precisamente normata da due leggi costituzionali: la 1/1953 e la successiva 1/1989. La legge coordinata così recita: “La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti della giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti”. Il comitato “è presieduto dal presidente della giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura”. La fase istruttoria può terminare sia con l’archiviazione delle accuse sia con la loro accettazione, rinviando quindi la decisione definitiva al Parlamento. Se lo stato di accusa venisse confermato, la Costituzione prevede che se ne occupi la Corte costituzionale (articolo 134). Nella particolare fattispecie, tuttavia, la Corte deve essere integrata da “sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari” (articolo 135). La votazione anche in questo caso è presa a maggioranza tra i giudici che hanno partecipato a tutte le udienze. Non è ammessa l’astensione e in caso di parità decadono le accuse. La sentenza è irrevocabile, salvo che non vengano prodotti nuovi elementi che possano influenzare la decisione.
La storia repubblicana ricorda pochi casi di ricorso allo stato d’accusa, facilmente rintracciabili anche sul web: si tratta dei Presidenti Leone, Cossiga, Scalfaro e Napolitano. In nessuna circostanza si è arrivati a un voto parlamentare. Nei primi due casi, la procedura non andò a termine (anche) per le dimissioni dei due presidenti coinvolti (comunque negli ultimi mesi di mandato); negli altri due, invece, la procedura fu solo minacciata, ma mai avviata.
Sempre che Di Maio decida di procedere con l’iniziativa, la richiesta di messa in stato d’accusa di Sergio Mattarella ha fondamento? Tra le prerogative del Presidente della Repubblica c’è ovviamente la difesa della Costituzione. La decisione di opporsi alla nomina di un ministro non è nuova, ma certamente nemmeno attuabile con leggerezza e, di certo, non tutti i costituzionalisti concordano sulla possibilità di interferenze di questo tipo. Peraltro, in passato decisioni di questo tipo non hanno impedito la nascita del governo, sostanzialmente perché il presidente del Consiglio incaricato accettò sempre i “consigli” del Presidente della Repubblica. Tuttavia, Sergio Mattarella sembra essere stato molto attento a difendere la sua scelta sulla base della tutela dei diritti dei cittadini italiani (il diritto al risparmio, per la precisione), nonché su quella della difesa delle sue stesse prerogative: è lui che nomina i ministri, su proposta del presidente del Consiglio. Di cui però echeggia il rumorosissimo silenzio, di fronte invece a un imbarazzante – dal punto di vista meramente istituzionale – chiasso di Matteo Salvini.
La decisione finale dovrà tenere conto anche di un risvolto politico: il nuovo presidente del Consiglio incaricato, Carlo Cottarelli, ha già detto che voteremo subito dopo agosto (praticamente impossibile infatti che ottenga la fiducia). Il Parlamento a maggioranza pentastellata-leghista è davvero disposto a rinviare ulteriormente le elezioni?