SAN NICANDRO, DISCIPLINA DELLE EMISSIONI SONORE, PUBBLICA IGIENE E SPAZI PUBBLICI

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Come ogni anno, è necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento sonoro, svolte dagli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti/bevande e dalle attività artigianali alimentari (pizzerie da asporto-gelaterie e simili), al fine di contemperare le esigenze dei locali pubblici che svolgono tali attività, con il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate agli eventi.

Poiché gli spettacoli di intrattenimento organizzati dagli esercizi commerciali (concerti, piano bar, karaoke, diffusione di musica dal vivo e con DJ, cabaret, ecc.) devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico e siccome durante i mesi di giugno, luglio ed agosto il centro abitato di San Nicandro Garganico sarà interessato da manifestazioni di intrattenimento organizzate da Parrocchie, Associazioni Culturali ed altri promotori, anche privati, nonché attività commerciali e pubblici esercizi, che coinvolgeranno diversi spazi pubblici occorre considerare la necessità di assicurare il decoro urbano nonché di prevenire per quanto possibile fattori di rischio connessi alla pubblica e privata incolumità, derivanti dall’abbandono incontrollato di bottiglie e recipienti in vetro e materiali che possano essere usati come oggetti contundenti.

Ecco quindi l’ordinanza che dispone che le emissioni sonore in ambiente esterno, provenienti da tutte le manifestazioni ed eventi civili programmate dal 15.06.2024 e fino al 15.09.2023, sono consentite su tutto il territorio comunale come segue:

a) nel centro abitato, l’emissione di suoni e la diffusione della musica, sia all’aperto che al chiuso, è consentita, nei limiti fissati dalle norme nazionali e regionali, così come segue:

 sino alle ore 01:00 del giorno successivo nei venerdì e giorni prefestivi;

 sino alle ore 00:00 del giorno successivo in tutti gli altri giorni;

b) fuori dal centro abitato e lontano dalle civili abitazioni, nonché nella stazione balneare di Torre Mileto, l’emissione di suoni e la diffusione della musica, siaall’aperto, sia al chiuso, purché debitamente autorizzata è consentita, nei limitifissati dalle norme nazionali e regionali, così come segue:

 sino alle ore 02,00 del giorno successivo nei venerdì e giorni prefestivi;

 sino alle ore 1:00 del giorno successivo in tutti gli altri giorni;

A tutti gestori dei locali, delle attività commerciali e dei pubblici esercizi è fatto divieto di vendita di bevande e prodotti alimentari in recipienti di vetro e similari, che possano essere usati come oggetti contundenti, ad eccezione dei prodotti consumati nei dehors autorizzati.

E’ fatto obbligo ai gestori dei locali, delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e delle concessioni balneari di rimuovere i contenitori utilizzati per le consumazioni dei clienti e ogni tipologia di rifiuto eventualmente abbandonati all’esterno entro un raggio minimo di 20 m dall’ingresso dell’esercizio.

E’ fatto obbligo, altresì, ai gestori dei locali, delle attività commerciali e dei pubblici esercizi beneficiari di concessioni sul suolo pubblico di provvedere alla pulizia, al lavaggio e all’igienizzazione delle superfici pubbliche oggetto delle concessioni, nonché esternamente ad esse per almeno ulteriori 20 metri di raggio, a mezzo prodotti compatibili con la conservazione delle medesime superfici.

La violazione del presente provvedimento, a seconda dell’infrazione, è punita:

a) relativamente alle violazioni delle disposizioni inerenti alle emissioni sonore,

con la sanzione amministrativa del pagamento determinata nel minimo in € 500,00 e nel massimo in €

20.000,00, fatti salvi eventuali procedimenti penali o civili conseguenti per disturbo della pubblica quiete;

b) relativamente alle violazioni delle restanti disposizioni di cui alla presente Ordinanza, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

3. oltre alla sanzione pecuniaria, in caso di reiterate violazioni alla presente Ordinanza durante la sua validità, è prevista la sanzione accessoria della sospensione dell’attività come segue:

 nr. 3 giornate di chiusura in caso di accertamento della seconda violazione nell’anno corrente;

 nr. 5 giornate di chiusura in caso di accertamento della terza violazione nell’anno corrente;

 nr. 10 giornate di chiusura in caso di accertamento della quarta violazione nell’anno corrente;  la revoca della concessione del suolo pubblico in caso di ulteriori violazioni nell’anno corrente