Visto il confronto con il Prefetto di Foggia all’esito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica è stata ravvisata la necessità di uniformare i limiti orari sulle emissioni sonore in tutti i comuni della provincia di Foggia.
Ecco la nuova ordinanza sindacale emessa dal sindaco:
1) la rettifica dell’ordinanza N. 35/2023 su richiamata stabilendone i limiti come segue, per adeguarla agli orari concordati tra Comuni e Prefettura di Foggia:
- a) nel centro abitato, l’emissione di suoni e la diffusione della musica, sia all’aperto che al chiuso, è consentita, nei limiti fissati dalle norme nazionali e regionali, così come segue: sino alle ore 01:00 del giorno successivo nei venerdì e giorni prefestivi, sino alle ore 00:00 del giorno successivo in tutti gli altri giorni;
- b) fuori dal centro abitato e lontano dalle civili abitazioni, nonché nella stazione balneare di Torre Mileto, l’emissione di suoni e la diffusione della musica, sia all’aperto, sia al chiuso, purché debitamente autorizzata è consentita, nei limiti fissati dalle norme nazionali e regionali, così come segue: sino alle ore 02,00 del giorno successivo nei venerdì e giorni prefestivi, sino alle ore 1:00 del giorno successivo in tutti gli altri giorni;
2) per quanto non rettificato nella presente ordinanza resta confermato tutto il resto del contenuto della precedente ordinanza n. 35 del 05.07.2023;
Viene disposta:
- la deroga ai limiti delle emissioni sonore all’esterno, fissati dai D.P.C.M. n. 447 del 14/11/1997 e n. 215 del 16/4/1999, nel periodo dal 1 luglio 2023 al 10 settembre 2023, che dovranno comunque essere contenute, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo per le sole manifestazioni di spettacolo/intrattenimento organizzate da Parrocchie e Associazioni;
- la violazione del presente provvedimento, a seconda dell’infrazione, è punita:
- a) relativamente alle violazioni delle disposizioni inerenti alle emissioni sonore, con la sanzione amministrativa del pagamento di cui all’art. 10, comma 3, della Legge nr. 447/1995, determinata nel minimo in € 500,00 e nel massimo in € 20.000,00, fatti salvi eventuali procedimenti penali o civili conseguenti per disturbo della pubblica quiete;
- b) relativamente alle violazioni delle restanti disposizioni di cui alla presente Ordinanza, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- oltre alla sanzione pecuniaria, in caso di reiterate violazioni alla presente Ordinanza durante la sua validità, è prevista la sanzione accessoria della sospensione dell’attività come segue:
nr. 3 giornate di chiusura in caso di accertamento della seconda violazione;
nr. 5 giornate di chiusura in caso di accertamento della terza violazione;
nr. 10 giornate di chiusura in caso di accertamento della quarta violazione;
la revoca della concessione del suolo pubblico in caso di ulteriori violazioni.