REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI PER IL TELEMARKETING ANCHE SU CELLULARI

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Blocco delle chiamate da call center su telefoni fissi e cellulari

Dal 27 luglio 2022 è operativo il nuovo registro delle opposizioni: i consumatori possono iscrivere anche i cellulari e non solo i telefoni fissi per bloccare le chiamate dei call center. La conferma della data di attivazione è arrivata dal MISE, Ministero dello Sviluppo Economico.

A differenza del “vecchio” registro, che accoglieva solo i numeri fissi presenti negli elenchi pubblici e gli indirizzi postali, al nuovo registro si possono iscrivere anche i numeri di cellulare e quelli fissi “riservati”. Iscrivendosi si dice basta alle telefonate, fatte sia da operatori, sia da sistemi automatizzati, ai messaggi, anche via app (le norme si applicano alle comunicazioni telefoniche con qualunque mezzo effettuate su numerazioni italiane), e alla posta cartacea, che veicolino materiale pubblicitario o di vendita diretta, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali.

Come funziona

Il nuovo registro pubblico delle opposizioni è stato istituito dalla Fondazione Ugo Bordoni per conto del MISE, in linea con le disposizioni contenute nel DPR n. 26/2022, che estende le misure di tutela contro il telemarketing aggressivo anche ai cellulari e, più in generale, ai numeri non presenti negli elenchi telefonici pubblici.

L’iscrizione al registro consentirà ai cittadini di esercitare il proprio diritto di opposizione a ricevere telefonate promozionali o commerciali da parte di call center, ma anche per l’invio a mezzo posta di materiale pubblicitario o di vendita diretta.

Le istruzioni da seguire sono disponibili sul portale attivo dal 27 luglio 2022, entro la scadenza dei 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto n. 26/2022 in Gazzetta Ufficiale.

Il cittadino può richiedere gratuitamente l’iscrizione al RPO oppure il rinnovo, la revoca selettiva e la cancellazione dell’iscrizione, chiamando l’apposito numero 06.42986411.

Tutte le richieste vengono gestite entro un giorno lavorativo, ma diventano efficaci entro 15 giorni.

Il sistema prevede, infatti, che le società che fanno telemarketing debbano consultare il registro ogni mese e comunque prima di avviare una campagna, di modo da aggiornare le loro liste di contatti utilizzabili. Per le campagne telefoniche, la verifica sul registro è valida per 15 giorni. Di fatto, quindi, per i primi 15 giorni dopo l’iscrizione si potranno ancora ricevere chiamate commerciali lecite.

Telemarketing dall’estero

Lo scudo vale non solo per i call center che si trovano in Italia ma anche per quelli all’estero; il punto è che può essere più difficile arrivare a identificarli (e l’utilizzo di numerazioni voip potrebbe agevolare l’aggiramento delle norme) e quindi far valere le regole e applicare le sanzioni. Più in generale, il problema si pone per tutti gli operatori, anche in Italia, che decideranno di non rispettare le norme.

Certo, resta il problema degli operatori che si rendono irreperibili: le indagini sono complesse, soprattutto all’estero, quando manca un’Autorità omologa. La legge di bilancio del 2017 aveva già previsto precisi adempimenti per i call center collocati all’estero, come quello di darne comunicazione al ministero dello Sviluppo economico e di informare l’utente della possibilità di richiedere che la chiamata sia gestita da un operatore collocato in Italia con il quale deve essere garantita l’immediata disponibilità.

Il chiarimento ad alcuni dubbi

Come iscriversi al registro delle opposizioni con il cellulare?

Ci sono tre modi per iscriversi al nuovo RPO, anche con il cellulare:

1)     compilare un modulo disponibile sul sito registro delle opposizioni;

2)     telefonare: da fisso il numero verde disponibile è 800 957 766, mentre da cellulare bisogna chiamare il numero 06 42986411;

3)     inviando il modulo via mail a iscrizione@registrodelleopposizioni.it.

L’iscrizione viene effettuata entro il giorno lavorativo successivo al momento della ricezione della richiesta, ma lo stop alle telefonate commerciali indesiderate non opera immediatamente. Questo perché il sistema prevede che gli operatori di telemarketing consultino il registro mensilmente e comunque prima di avviare una campagna promozionale per aggiornare le liste di contatti utilizzabili.

Quanto costa l’iscrizione al registro delle opposizioni?

Il RPO è un servizio gratuito e pubblico, come spiegato anche dal MISE – Ministero dello sviluppo economico sul proprio sito nella sezione dedicata a questo strumento.

Quali sono gli effetti dell’iscrizione?

I numeri di telefono e gli indirizzi iscritti al registro non possono più essere contattati dagli operatori che fanno telemarketing: in pratica, l’intestatario, iscrivendo un numero di telefono o un indirizzo al registro, si oppone al trattamento dei dati, tramite chiamate o messaggi (anche tramite app) o posta cartacea, per l’invio di materiale pubblicitario o vendita diretta, per ricerche di mercato o comunicazione commerciale. Lo stop vale anche per gli operatori stranieri e anche quando a comporre il numero non è un essere umano ma un software. L’iscrizione al registro fa anche cadere tutti i consensi a essere contattati dati fino a quel momento alle varie società, con qualsiasi forma e mezzo.

Ci sono delle eccezioni?

L’iscrizione non ferma le chiamate dai propri gestori delle utenze, con cui è attivo un contratto continuativo o è cessato da non più di 30 giorni. Se non si vuole più essere contattati dai propri gestori occorre rivolgersi direttamente a loro

Va rinnovata l’iscrizione?

L’iscrizione non scade, però può essere rinnovata in qualsiasi momento, senza limiti. Il rinnovo ha l’effetto di revocare tutti i consensi dati fino a quel momento. E’ poi anche possibile revocare l’opposizione in modo selettivo nei confronti di uno o più operatori, dando quindi il consenso a essere chiamati solo da determinate società.

Cosa fare se si ricevono telefonate sui numeri iscritti al registro?

In primo luogo si può chiedere l’immediata cessazione all’operatore che sta chiamando e che è tenuto a rendere visibile l’identificazione del chiamante. E’ poi possibile segnalare l’accaduto al Garante per la protezione dei dati personali, che, se accerta la violazione, può irrogare sanzioni pecuniarie rilevanti: fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore. Se le violazioni sono ripetute, può anche disporre la sospensione o la revoca dell’attività. Peraltro, l’azienda committente è responsabile in solido delle violazioni anche se affida a terzi l’attività di call center. (studio ansaldi)