E’ ora possibile presentare domanda all’Inps per ottenere le sei mensilità di reddito di cittadinanza per chi vuole avviare un’attività autonoma. L’importo massimo erogabile è pari a 4.680 euro. Le istruzioni sono contenute in un messaggio dell’Istituto del 24 settembre scorso.
Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è un’integrazione al reddito destinata agli indigenti. Si tratta di una misura molto discussa fin dalla sua introduzione tra chi ritiene che sia troppo assistenzialista e chi, invece, sostiene che rappresenti un’efficace politica di contrasto alla povertà. Intanto il Governo studia modifiche per ottimizzarlo. La distribuzione per aree geografiche vede 592mila beneficiari al Nord e 427mila al Centro, mentre nell’area Sud e Isole supera i 2 milioni di percettori. Quanto ai requisiti economici, il primo vincolo è il valore dell’Isee che è fissato a 9.360 euro. Occorre poi un valore del patrimonio immobiliare, esclusa la casa di abitazione, non superiore ai 30.000 euro, mentre quello finanziario non deve superare i 6.000 euro (incrementato in base al numero dei componenti e in presenza di disabili). Occorre un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza (elevato a 9.360 euro nei casi di abitazione in affitto). Nessun componente familiare deve essere intestatario di autoveicoli nuovi o superiori ad una certa cilindrata. Di recente in favore dei beneficiari del Rdc è stato previsto un beneficio, che consiste in sei mensilità versate in un’unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili, a titolo di incentivo per l’avvio di un’attività autonoma, di impresa o società cooperativa. Le condizioni richieste al momento della presentazione della domanda: far parte di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione; avviare entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un’attività autonoma o di impresa individuale o aver sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio; non aver cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta, una delle suddette attività che danno diritto al beneficio; non aver già usufruito del contributo addizionale. |