DAL 15 MAGGIO APERTURA DI STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE LIBERE, QUESTE LE INDICAZIONI

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Da sabato, 15 maggio, gli stabilimenti balneari possono riaprine per la stagione estiva 2021 con chiusura il 15 ottobre. A causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19 sono ancora in vigore le indicazioni impartite con l’ordinanza dello scorso anno 2020 per questo settore. Ecco cosa è previsto per la Regione Puglia.

■ Lo Stabilimento dovrà essere dotato di recinzione conforme alle disposizioni dell’Ordinanza Balneare e dovrà garantire un numero congruo di varchi di accesso controllati, tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale ed evitare assembramenti, attraverso percorsi dedicati eventualmente distinti per ingresso e uscita. L’accesso degli ospiti allo stabilimento deve essere consentito solo dai punti di accesso previsti e tutti i servizi strettamente connessi alla balneazione, presenti nello stabilimento, sono ad uso esclusivo dei soli ospiti dello stesso.

■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.

■ È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto

■ Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.

■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C. In alternativa è bene sia fornita l’informazione al cliente che, in caso di febbre e/o sintomi respiratori, sarà invitato a rivolgersi al proprio medico.

■ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

■ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

■ Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della Regione Puglia – Ordinanza n.237 Allegato 1 – Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive 3 spiaggia (per file orizzontali o a rombo). Devono essere predisposti passaggi che consentano di raggiungere la riva o i servizi comuni senza dover attraversare la superficie occupata da altri bagnanti.

■ Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.

■ Evitare l’utilizzo di cabine e spogliatoi per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra gli utilizzi promiscui.

■ Anche l’attività di balneazione deve rispettare le regole relative al distanziamento sociale senza mai derogare alle distanze consentite.

■ Nelle aree di accesso alle docce/fontanelle dovranno essere predisposti dispositivi o soluzioni che assicurino il regolare flusso dei bagnanti mantenendo le distanze di sicurezza, per cui possono essere previste segnaletiche (orizzontali e/o verticali) o barriere di protezione per regolamentare la fila di accesso al servizio e garantire la distanza interpersonale.

■ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.

■ Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni, attrezzature galleggianti etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

■ Il personale deve essere dotato da parte dei gestori di DPI adeguati ed è obbligato all’adozione di DPI in caso di contatti ravvicinati con i bagnanti. Sarà obbligatoria l’integrazione del kit di emergenza dei bagnini attraverso la dotazione (aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente) di: a. una maschera facciale con respiratore da utilizzare in acqua; b. una visiera, mascherina FPP2 senza valvola filtro e guanti, da usare per gli interventi su terra ferma; c. pallone di rianimazione trasparente in silicone lavabile per attività di rianimazione cardio circolatoria.

Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.

■ È da vietare la pratica di attività di animazione (feste, balli di gruppo, merende collettive, etc.) o ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.

■ Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

■ Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto per il tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering