Si sa che, in caso di accertamenti su tributi comunali, il contribuente ha la possibilità di ricorrere a organismi superiori per, eventualmente, far valere le proprie ragioni. Non tutti sanno, però, che esiste l’istituto della “mediazione” mediante il quale è possibile addivenire ad una nuova determinazione del valore del tributo da pagare.
Infatti, la mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta per legge e “per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti d’un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa”. Da ciò ne deriva che il ricorso eventualmente proposto non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura del reclamo/mediazione.
Poiché la normativa demanda alla autonoma scelta dell’amministrazione comunale, in relazione alla propria struttura organizzativa, tale struttura di mediazione la stessa ha formalmente individuato il dott. Michele Ariano, già responsabile dell’area economico-finanziaria dell’ente, anche responsabile della mediazione tributaria dell’ente.
In sintesi, chi avrà problemi per tributi comunali che vengono contestati e, quindi, da pagare e li ritiene “ingiusti” per vari motivi, può ricorrere a questo istituto per far valere le proprie ragioni.